A che punto è l'Aurelia Bis?

Stato delle procedure relative al progetto

eleborazione grafica che mostra l'impatto provocato dagli svincoli dell'Aurelia BisNonostante risulti tuttora pendente il ricorso amministrativo, il Comune e la Provincia di Savona hanno adottato ulteriori provvedimenti relativi alla variante alla S.S. N. 1 Aurelia (c.d. Aurelia Bis).

Il Consiglio Comunale di Savona ha dapprima approvato, con la delibera n. 79 in data 19/11/2001, variante allo strumento urbanistico generale riferita alla tangenziale urbana di Savona, apponendo vincoli di inedificabilità sulle aree interessate alla costruzione del tratto urbano dell'Aurelia Bis. Tuttavia la deliberazione relativa non ha avuto esito positivo. La Giunta Comunale ha quindi approvato in data 7 Gennaio 2003, con delibera n. 5, il progetto preliminare relativo all'accesso al porto, al prolungamento dell'Aurelia Bis ed al nodo di Via Stalingrado. Trattasi di progetto che non ha diretto riferimento al tracciato preliminare dell'Aurelia Bis, oggetto dell'impugnativa, pur costituendo prosecuzione di questa nel tratto urbano, dagli svincoli di Corso Ricci a Via Vittime di Brescia ed oltre, e presupponendo quindi l'esecuzione dell'intera opera.

Da un primo esame dei documenti elencati in delibera, peraltro, sembrano mancanti le indagini geologiche ed idrogeologiche previste dall'art. 18 del d.p.r. n. 554/1999 quali parti integranti il progetto preliminare. Entrambe le deliberazioni rappresentano, di là dal diverso esito, provvedimenti che hanno attinenza con l'oggetto del giudizio amministrativo. L'approvazione della variante, ormai decaduta, precostituiva le condizioni per la costruzione a stralcio del tratto urbano dell'Aurelia Bis, mentre il progetto preliminare relativo all'accesso al porto, al prolungamento dell'Aurelia Bis ed al nodo di Via Stalingrado, elaborato dalla Soc. Bonifica S.p.A., prevede la prosecuzione dell'infrastruttura principale sino alla stazione autostradale di Savona, completandone il tracciato. Tale progetto preliminare è distinto e diverso rispetto al c.d. preliminare dell'Aurelia Bis ed al relativo progetto definitivo.

Su di un piano più generale, a seguito della promulgazione della legge 21/12/2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), il CIPE approvava con deliberazione n. 121 del 21/12/2001 (pubblicata sulla G.U. n. 68 del 21/03/02) il 1° Programma delle infrastrutture strategiche relativo alla legge obiettivo in cui, nel sottosistema "Hub portuali e interportuali – autostrade del mare", sono compresi gli "allacci plurimodali e adeguamento piastra logistica Porto di Savona", che, in tutta evidenza, riguardano gli allacci alla viabilità ordinaria e non la viabilità medesima.

eleborazione grafica che mostra l'impatto provocato dall'Aurelia Bis in un tratto di In data 06/03/2002 era sottoscritta a Roma tra Regione Liguria e Governo l'Intesa Generale Quadro (peraltro non ancora recepita da specifica deliberazione del CIPE) che contempla in maniera surrettizia , nell'ambito del sottosistema "Hub portuali" l'infrastruttura "variante SS. 1 Aurelia Bis nella tratta Albisola Sup. – Savona". L'intervento, a differenza di altre opere, tra cui la progettazione del nodo autostradale di Genova e della bretella autostradale Carcare-Predosa, non è finanziato neppure dalla legge 166/2002, recante disposizioni in materia d'infrastrutture. Nel frattempo proseguiva l'attività di progettazione dell'Aurelia Bis da parte della Soc. Bonifica S.p.A., che consegnava in data 24/12/2001 alla Provincia di Savona, stazione appaltante per conto ANAS, parte degli elaborati del c.d. progetto definitivo; altri elaborati sono stati consegnati in epoca successiva, presumibilmente in data 30/04/2002. Nel successivo mese di Luglio, allo scopo di consentire la convocazione di apposita Conferenza referente, il Consiglio Provinciale assumeva deliberazione di presa d'atto del progetto definitivo della variante alla S.S.1 Aurelia Bis, quale momento propedeutico all'avvio di Accordo di Programma, come suggerito dalla Regione Liguria. Infine il 14/12/2002 l'Ente Nazionale per le Strade – Compartimento ANAS per la Liguria dispone la pubblicazione sui quotidiani locali, ai sensi artt. 7 e 8 legge 241/90 e art. 4 D.lg. 190/02, della comunicazione di avvio del procedimento di approvazione (?) con conseguente dichiarazione di pubblica utilità del progetto "Hub Portuale di Savona – S.S. Aurelia - variante tra Albisola Superiore e Savona torrente Letimbro", ponendo il termine di sessanta giorni per eventuali osservazioni da parte dei privati interessati dalle attività espropriative.

Nella comunicazione di avvio del procedimento, l'ANAS si definisce "Ente proponente" e non soggetto aggiudicatore, ovvero concessionario o contraente generale cui, a norma del predetto art. 4 del D.lg. 190/02, compete la comunicazione dell'avvio del procedimento. Appare opportuno, peraltro, sottolineare come la competenza ad approvare il progetto definitivo sia del CIPE a mente del quinto comma dell'articolo richiamato e non dell'Ente proponente o aggiudicatore, così come compete sempre al CIPE, nel regime introdotto dal D.lg. 190/02, l'approvazione del c.d. progetto preliminare, tuttora sottoposto a gravame dinanzi al giudice amministrativo, che non ha alcuna attinenza col c.d. "Hub Portuale di Savona", pur rappresentando l'indispensabile premessa alla elaborazione del progetto definitivo.

eleborazione grafica che mostra l'impatto provocato dall'Aurelia Bis in Corso RicciIl medesimo progetto definitivo, nella stesura considerata dal Consiglio Provinciale di Savona nel Luglio 2002, trasmessa ad ANAS e oggetto del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, non contiene riferimenti di sorta al sottosistema HUB Portuale ed al collegamento col porto di Savona. Il progetto definitivo concernente la realizzazione della Variante alla S.S. "Aurelia" nel tratto tra Savona (Torrente Letimbro) e Albisola Superiore, elaborato dalla Società Bonifica S.p.A. e oggetto del procedimento ex art. 4 legge 190/02 promosso da ANAS, Ente proponente e non soggetto aggiudicatore, è stato predisposto nel regime della legge 109/94 e del relativo Regolamento di attuazione (DPR 554/99), in quanto redatto anteriormente all'entrata in vigore del D.lg. 190/02.

Di là dalle considerazioni di merito sull'elaborato, ampiamente carente della documentazione prescritta dal DPR 554/99 (il progetto è privo, tra l'altro, della indicazione dell'indennità presunta d'espropriazione e d'occupazione temporanea e, in ogni modo, non rispetta le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 1465/00, alla cui osservanza era subordinato l'ulteriore corso del procedimento, mentre la relazione generale e gli elaborati grafici sono insufficientemente documentati e ampiamente difformi dalle prescrizioni regolamentari), sembra potersi affermare che il progetto definitivo sia da ritenersi atto connesso e conseguente alla deliberazione impugnata col ricorso al giudice amministrativo n. 106/01 R.G.R. Peraltro lo stesso progetto definitivo, che non risulta approvato dai Consigli Comunali interessati (pur recando significative modifiche rispetto al progetto preliminare), non ha riferimento alcuno con i c.d. "Hub Portuali - allacci plurimodali e adeguamenti piastra logistica Porto di Savona", né appare possibile sostenere che esso abbia una qualche relazione con questi, considerato che nessun elaborato si riferisce agli accessi portuali ovvero alla connessione con la viabilità autostradale, configurandosi il tracciato solamente quale asse di attraversamento urbano.

eleborazioni grafiche che mostrano l'impatto
dell'Aurelia Bis sulla città ed
in particolare in via Crispi e in Corso Ricci
Appare poi opportuno richiamare le considerazioni svolte dal Dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica e Ambientale della Regione Liguria che afferma la non conformità della soluzione progettuale adottata (sostanzialmente confermata dal progetto definitivo) rispetto al tracciato previsto dal PTC. ACL. I.P. ambito Savonese Bormide, distretto Savona-Albisola, in particolare "per quanto riguarda i punti di attestazione a Savona sul torrente Letimbro e nella piana delle Albisola, elementi che l'art. 17 comma 2 delle relative Norme di Attuazione individua, ai fini dei successivi approfondimenti territoriali, come vincolanti".

Il tracciato, inoltre, non è conforme alle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale ex P.R.I.S., talché la Giunta Regionale con la citata delibera n.1465/00 prescrive l'adozione delle relative varianti in sede di progetto definitivo, circostanza non verificatasi poiché il relativo provvedimento non è stato mai sottoposto all'esame dei Consigli Comunali ovvero è decaduto nel caso del Comune di Savona. Ancora, circa il territorio del Comune di Albisola Superiore, il tracciato interferisce con un'area di pregio ambientale che diparte dalla piane agricole delle ville (Gavotti e Faraggiana) e prosegue con le emergenze sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale del Colle Castellaro (D.M. 4 Aprile 1951 in G.U. n. 99 del 2/5/51), del Santuario di N.S. della Pace e adiacenze (D.M. 23 Febbraio 1952 in G.U. n. 60 del 10/3/52), di alcune zone panoramiche del territorio (D.M. 4 Luglio 1964 in G.U. n. 290 del 24/11/61) ed infine della bassa valle del Sansobbia (D.M. 24 Aprile 1985 in G.U. S.O. n.143 del 19/6/1985). Le zone in questione sono poi comprese in ambito di conservazione IS-MA, P.U., ANI-MA del P.T.C.P. e quindi sottoposte alla relative Norme di Attuazione che escludono la realizzazione di interventi infrastrutturali diffusi e, a maggior ragione, di opera pesantemente incidenti sullo stato del territorio.

Si rileva, inoltre, la contraddizione delle norme transitorie e derogatorie introdotte dall'art. 16 del D.lg. 190/02 con la già intervenuta redazione del progetto definitivo e con l'obbligo di sottoposizione alla procedura di VIA regionale, così come prescritto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1465/00, e, più in generale, si sottolineano le notevoli discordanze con la legislazione vigente sui lavori pubblici, così da rendere problematico il raccordo tra le diverse fonti.

Sotto altro profilo sembra dubbia la qualificazione dell'ANAS, espressa nella comunicazione di avvio del procedimento, quale "Ente proponente", non rinvenendosi nella legislazione di riferimento alcuna nozione di tale qualifica, il che renderebbe invalido l'avvio del procedimento medesimo, con il conseguente venire meno della promossa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Infine appare di dubbia costituzionalità il fatto che l'art. 4 del D.lg. 190/02 non consenta alle associazioni ambientaliste di formulare osservazioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità relativamente a qualsivoglia progetto.

la redazione del sito
Savona - 10 Marzo 2003